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Allegato Prodotti Farmer

Conferimento, qualità, confezionamento, logistica

Versione 1.0

Documento contrattuale, parte integrante dell'Accordo di Collaborazione Farmer (DOCS/Terms_Conditions_Farmer_AdoptItaly.md) ai sensi degli artt. 4.4 e 20.1 dello stesso. È accettato dal Farmer contestualmente all'Accordo e all'Allegato Operativo Farmer in sede di onboarding e messo a disposizione nella Dashboard Farmer.

Disciplina la fornitura del prodotto fisico (olio EVO, frutti freschi, frutta secca e altri trasformati ammessi) che AdoptItaly rende disponibile al cliente finale come quota annuale dell'adozione: modalità di conferimento, standard di qualità, frantoio/partner di confezionamento, etichetta, logistica, casi di mancato conferimento, decurtazione della retrocessione.

Non costituiscono parte del presente Allegato le linee guida, i playbook e i criteri organizzativi interni della Società ai sensi dell'art. 20.1-bis dell'Accordo.

Versione: 1.2 – aggiornamento 2026-07 (quota nominale resa specie-agnostica e rinviata alla Scheda Cultivar, estensione ai prodotti secchi in guscio, ingresso della specie mandorlo). Aggiornamenti seguono l'art. 17 dell'Accordo con preavviso di 30 giorni.


1. Oggetto e ambito

1.1. Il presente Allegato si applica agli alberi del Farmer per i quali la Scheda Cultivar prevede una quota annuale di prodotto fisico destinata al cliente finale adottante.

1.2. Il deliverable fisico consiste nel prodotto raccolto dall'albero adottato, nella forma tipica della specie e della cultivar: olio extra vergine di oliva, frutto fresco, frutto secco in guscio o sgusciato, o altro trasformato ammesso.

La quota nominale per albero adottato e per stagione produttiva, la forma del prodotto conferito, le eventuali lavorazioni minime a carico del Farmer (es. essiccazione, sgusciatura) e la finestra di conferimento sono definite, per ciascuna cultivar, dalla Scheda Cultivar, che il Farmer consulta nella propria Dashboard e che costituisce il riferimento vincolante ai fini del presente Allegato.

A titolo meramente indicativo dello stato attuale del catalogo, e fatte salve sue evoluzioni:

SpecieQuota nominale per albero e stagione
Ulivo1 bottiglia da 750 ml di olio EVO
Limone2 kg di frutti freschi
Arancio2 kg di frutti freschi
Nocciolo1 kg in guscio, oppure 0,5 kg sgusciate
Mandorlo1 kg in guscio, oppure 0,5 kg sgusciate

Le spedizioni di frutti freschi sono limitate all'Italia (§ 8.6). Altri trasformati (miele, marmellate, paste e creme di frutta secca, prodotti gastronomici) sono introducibili in versioni successive della Scheda Cultivar; in tal caso le condizioni economiche, qualitative e logistiche sono integrate nel presente Allegato con preavviso di 30 giorni.

1.3. Adozioni di durata inferiore a 12 mesi (es. alcune adozioni regalo) non includono la quota di prodotto fisico, come già indicato nei T&C destinati al cliente finale pubblicati sul Sito alla pagina /terms-and-conditions.

1.4. Scenario Abandoned Land, anni 1–3 dalla messa a dimora: gli alberi non sono ancora in produzione; la quota di prodotto fisico non è dovuta per le adozioni avviate in tale fase. Il Farmer non è responsabile di mancata fornitura per ragioni biologico-stagionali derivanti dal piano di impianto. La Scheda Cultivar specifica per ogni cultivar il primo anno produttivo atteso.


2. Quantità — natura "best effort", non garanzia

2.1. La quota nominale definita per la specie e la cultivar ai sensi del § 1.2 costituisce il target nominale per albero adottato per stagione produttiva e l'aspettativa comunicata al cliente.

2.2. La fornitura non è garantita in misura fissa e dipende dall'esito della stagione produttiva. La produzione agricola è soggetta a variabilità naturale (clima, fioritura, fruttificazione, parassiti, eventi atmosferici): annate buone e annate scarse alternano fisiologicamente, in misura più o meno marcata per cultivar e zona.

2.3. Annata buona / sufficiente: il Farmer conferisce la quota piena prevista per ciascun albero adottato.

2.4. Annata scarsa / parziale / nulla: si applica il § 6 (mancato o parziale conferimento) con scelta del cliente tra credito shop o quota raddoppiata l'anno successivo, e decurtazione della retrocessione del Farmer.

2.5. Il Farmer è tenuto a comunicare alla Società, entro il 30 settembre di ogni anno (per olio: stagione di raccolta autunno/inverno) e entro la data tipica di raccolta stagione per stagione (per frutti freschi), una stima della resa attesa per i propri alberi adottati, in modo da consentire alla Società di pianificare la logistica e le comunicazioni al cliente.


3. Modalità di conferimento — olio EVO

3.1. Modello: il Farmer molisce le proprie olive presso un frantoio di propria fiducia, con cui AdoptItaly stipula separatamente un accordo di imbottigliamento, etichettatura e custodia in loco della quota destinata ai clienti AdoptItaly.

3.2. Selezione e accreditamento del frantoio. Prima dell'inizio della stagione di molitura (e in ogni caso non oltre il 15 settembre) il Farmer comunica alla Società il frantoio prescelto. La Società verifica i requisiti di idoneità (registrazione SCIA/SUAP, autocontrollo HACCP, capacità tecnica di imbottigliare ed etichettare per conto terzi, conformità a Reg. UE 1169/2011 e D.Lgs. 145/2017 sull'etichettatura olio) e, se positivi, accredita il frantoio sottoscrivendo con esso un contratto di servizio. Se il frantoio proposto non risulta idoneo, la Società indica al Farmer un frantoio convenzionato alternativo nella stessa area geografica.

3.3. Lascito della quota AdoptItaly. Effettuata la molitura, il Farmer lascia presso il frantoio la quantità di olio EVO destinata alla copertura dei propri alberi adottati per la stagione, in volume corrispondente esattamente al numero di adozioni × 750 ml. L'olio resta giuridicamente di pertinenza del Farmer fino al momento dell'imbottigliamento, ma su di esso grava l'obbligo di destinazione esclusiva ai clienti AdoptItaly.

Il rischio di rottura, perdita, contaminazione o scarto qualitativo che dovesse verificarsi durante le fasi di filtraggio, imbottigliamento, etichettatura, custodia, ritiro, stoccaggio e spedizione resta a carico della Società (o del frantoio convenzionato/partner logistico nei limiti del proprio rapporto contrattuale con la Società), senza alcun obbligo del Farmer di integrare la quantità conferita oltre quanto previsto al precedente capoverso.

3.4. Imbottigliamento ed etichettatura presso il frantoio. Il frantoio convenzionato esegue per conto della Società: filtraggio se necessario, riempimento delle bottiglie da 750 ml, applicazione delle etichette fornite dalla Società, apposizione del lotto e della data di imbottigliamento, eventuale chiusura con tappo e capsula. Il frantoio risponde della conformità del confezionamento ai requisiti dell'OSA che AdoptItaly si avvale conformemente al Reg. CE 178/2002.

3.5. Pick and pack e spedizione. Le bottiglie sono prelevate dalla Società o da partner logistico incaricato presso il frantoio, eventualmente raccolte in un hub centralizzato, e successivamente spedite singolarmente al cliente finale con sistema di pick and pack.

3.6. Costi di molitura e di trasporto materia prima al frantoio: a carico del Farmer, in coerenza con il regime di retrocessione previsto dall'Accordo.

3.7. Costi di imbottigliamento, etichettatura, custodia, ritiro, stoccaggio e spedizione: a carico della Società (i costi di spedizione vengono fatturati al cliente finale ai sensi del § 8 del presente Allegato).


4. Modalità di conferimento — frutti freschi e altri prodotti

4.1. Modello. Il Farmer raccoglie i frutti nelle finestre stagionali tipiche della cultivar, li seleziona secondo gli standard di § 5.3 e li conferisce alla Società o a partner di confezionamento da essa indicato, secondo modalità (ritiro presso azienda agricola o consegna a punto di raccolta) comunicate stagione per stagione.

4.2. Confezionamento ed etichettatura sono effettuati presso un fornitore conforme indicato dalla Società (operatore alimentare registrato, dotato di HACCP, autorizzato al confezionamento di prodotti freschi).

4.3. Costi di raccolta, selezione e trasporto al punto di conferimento: a carico del Farmer.

4.4. Costi di confezionamento, stoccaggio temporaneo e spedizione al cliente: a carico della Società (le spese di spedizione vengono fatturate al cliente finale).

4.5. Vincoli di deperibilità. I tempi di conferimento, confezionamento e spedizione sono tarati sulla deperibilità della specifica cultivar. Il Farmer si impegna a rispettare le finestre temporali indicate stagione per stagione dalla Società (di norma comunicate con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data di raccolta attesa).


5. Standard di qualità

5.1 Olio extra vergine di oliva

5.1.1. La quota destinata ai clienti AdoptItaly deve essere esclusivamente olio extra vergine di oliva (EVO) ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e Reg. UE 2022/2104, conforme ai parametri chimici e organolettici previsti, ivi inclusi:

  • Acidità libera (espressa in acido oleico) ≤ 0,8%
  • Numero di perossidi ≤ 20 mEq O₂/kg
  • Indici spettrofotometrici (K232, K268/K270, ΔK) entro i limiti di legge
  • Esame organolettico positivo (mediana del difetto = 0; mediana del fruttato > 0)

5.1.2. Le analisi chimiche e il panel test sono eseguiti dal frantoio convenzionato o da laboratorio terzo indicato dalla Società. L'esito determina l'imbottigliamento col marchio AdoptItaly: olio non conforme ai requisiti EVO non viene imbottigliato e si applica il § 6 (mancato conferimento per qualità non conforme).

5.2 Mescolanza e tracciabilità

5.2.1. È ammessa la mescolanza dell'olio destinato ai clienti AdoptItaly entro la stessa azienda agricola del Farmer, anche tra alberi adottati e alberi non adottati della medesima azienda, purché di cultivar coerente o blend dichiarato.

5.2.2. È vietata la mescolanza tra produzioni di Farmer diversi.

5.2.3. La comunicazione al cliente finale presenta il prodotto come "olio del tuo uliveto" intendendolo come olio dell'azienda agricola del Farmer adottato, non come olio del singolo albero. Tale convenzione è oggetto di trasparenza nei T&C destinati al cliente finale pubblicati sul Sito alla pagina /terms-and-conditions.

5.3 Frutti freschi e prodotti secchi

5.3.1. I frutti conferiti devono essere conformi almeno alle seguenti caratteristiche:

  • Categoria merceologica: minima Categoria I ai sensi delle norme di commercializzazione UE applicabili alla specie (ad esempio Reg. UE 543/2011 per agrumi e simili), salvo standard più stringenti definiti per stagione
  • Stato fitosanitario: indenni da malattie attive, parassiti visibili, residui di prodotti fitosanitari oltre i limiti di legge
  • Calibratura: omogenea entro la spedizione, secondo le indicazioni della Società
  • Maturazione: idonea a sostenere la spedizione e a giungere al cliente in stato gradevole di consumo

5.3.2. Lotti che non rispettano gli standard sono scartati al confezionamento. Si applica il § 6 al netto della porzione effettivamente confezionata.

5.3.3. Per i prodotti secchi o in guscio (a titolo esemplificativo mandorle e nocciole) si applicano gli standard di commercializzazione UNECE/UE applicabili alla specie. La Scheda Cultivar può specificare umidità residua massima, modalità di essiccazione e condizioni di conservazione fino al conferimento.

5.4 Conformità del Farmer

5.4.1. Il Farmer mantiene un autocontrollo HACCP della fase agricola e di raccolta proporzionato alla propria attività. Conserva la documentazione di tracciabilità (registro trattamenti fitosanitari, raccolta, conferimento al frantoio o al punto di raccolta) per il tempo previsto dalla normativa.

5.4.2. Su richiesta motivata della Società o del frantoio convenzionato, il Farmer rende disponibile la documentazione di tracciabilità entro 15 giorni.


6. Mancato o parziale conferimento

6.1. Definizione. Si ha mancato o parziale conferimento quando, al termine della stagione produttiva, la quantità di prodotto disponibile per i clienti AdoptItaly non copre integralmente la quota nominale per uno o più alberi adottati, come definita per la specie e la cultivar ai sensi del § 1.2 e nella forma ivi prevista, per qualsiasi causa (resa scarsa, qualità non conforme, mancata cura, eventi naturali).

6.2. Effetti per il cliente finale. AdoptItaly riconosce al cliente, a propria scelta operativa o secondo l'opzione esercitata dal cliente (la Società comunica via email se la scelta è del cliente o di AdoptItaly per la singola stagione), una delle due alternative: a) Credito shop spendibile sullo shop AdoptItaly, di importo pari al valore di mercato della quota non consegnata, secondo prezzo di listino della Società b) Raddoppio della quota prodotto/trasformato dell'anno successivo, in aggiunta alla quota ordinaria di quell'anno

6.3. Adeguamento della retrocessione (non penale né risarcimento). L'adeguamento di cui al presente paragrafo costituisce meccanismo economico di riequilibrio del corrispettivo alla quota prodotto effettivamente conferita, ai sensi dell'art. 8.7 dell'Accordo, e non penale né risarcimento ex artt. 1382 ss. c.c. La Società applica l'adeguamento secondo criteri oggettivi e documentati, consultabili dal Farmer in Dashboard. In ogni caso di mancato o parziale conferimento, indipendentemente dalla causa, la retrocessione del Farmer per l'adozione interessata viene adeguata mediante decurtazione dell'importo corrispondente al valore economico del rimedio riconosciuto al cliente (credito shop o quota raddoppiata nell'anno successivo), determinato secondo la tabella prezzi correnti pubblicata e consultabile dal Farmer in Dashboard, ai sensi dell'art. 8.7.2 dell'Accordo, con l'indicazione del criterio di valorizzazione, del trattamento IVA e del trattamento delle spese di spedizione adottati.

6.3.1. L'adeguamento opera per compensazione ai sensi dell'art. 9.5 dell'Accordo, sui payout maturati e ancora non pagati per l'adozione interessata. Se la decurtazione eccede la retrocessione disponibile per quella adozione, può essere applicata sui payout di altre adozioni dello stesso Farmer fino a capienza.

6.3.2. L'adeguamento non eccede in nessun caso il valore della retrocessione spettante al Farmer per l'adozione di riferimento per l'anno di pertinenza: è cioè un meccanismo di azzeramento del beneficio economico del Farmer su quel periodo, non un debito ulteriore.

6.3.3. Forza maggiore. Eventi atmosferici eccezionali ufficialmente riconosciuti (gelo, grandine, siccità eccezionale dichiarata da pubblica autorità) non sospendono l'adeguamento: il rischio agricolo della propria produzione resta a carico del Farmer in qualità di soggetto agricolo professionale. L'art. 11.1.c dell'Accordo rende obbligatoria la polizza danni alle colture per Farmer con più di 50 adozioni attive o per cultivar/progetti ad alta esposizione produttiva, e fortemente raccomandata in tutti gli altri casi. La Società può, a propria discrezione e in via straordinaria, decidere di non applicare l'adeguamento in caso di eventi catastrofici di particolare gravità che colpiscano una porzione significativa della rete di Farmer; tale decisione è insindacabile, è comunicata in modo trasparente e non costituisce precedente.

6.3.4. Diritto di contestazione. Il Farmer può contestare motivatamente l'adeguamento entro 15 giorni dalla comunicazione, anche allegando contro-analisi o documentazione del frantoio convenzionato. La Società si pronuncia entro 15 giorni con decisione motivata per iscritto, ai sensi dell'art. 8.7.3.d dell'Accordo.

6.4. Dovere di trasparenza del Farmer. Il Farmer comunica tempestivamente alla Società ogni circostanza che possa pregiudicare la fornitura della quota (eventi climatici, perdita parziale del raccolto, problematiche fitosanitarie). La comunicazione tempestiva non elimina la decurtazione ma è considerata segno di buona fede e condizionerà l'eventuale applicazione discrezionale del § 6.3.3.


7. Imbottigliamento, etichettatura, responsabilità alimentare

7.1. OSA confezionatore. Le attività di confezionamento ed etichettatura della quota destinata ai clienti AdoptItaly sono svolte presso fornitore conforme (frantoio convenzionato per olio, partner di confezionamento per frutti) registrato come Operatore del Settore Alimentare (OSA) ai sensi del Reg. CE 178/2002 e dotato di sistema HACCP.

7.2. Etichettatura. L'etichetta applicata al prodotto rispetta:

  • Reg. UE 1169/2011 (informazioni sui consumatori)
  • D.Lgs. 145/2017 e Reg. UE 29/2012 (etichettatura olio)
  • Norme settoriali per i prodotti freschi confezionati

7.3. Forma di attribuzione sull'etichetta. L'etichetta riporta sia l'origine agricola sia l'OSA confezionatore in forma trasparente, con indicazione di massima del tipo:

Olio Extra Vergine di Oliva — Prodotto da [denominazione azienda agricola del Farmer], [Comune di produzione]. Imbottigliato per conto di AdoptItaly [forma societaria] presso [stabilimento OSA, indirizzo, n. registrazione]. Lotto, data di imbottigliamento, TMC.

L'etichetta finale è approvata dalla Società e comunicata al frantoio convenzionato; il Farmer non è tenuto ad alcun costo grafico.

7.4. Responsabilità. Il Farmer risponde della qualità e conformità della materia prima conferita. Il frantoio o partner di confezionamento risponde, in qualità di OSA, della conformità della fase di confezionamento ed etichettatura. La Società risponde della corretta determinazione della Scheda Cultivar, dell'etichetta e della comunicazione al cliente finale.

7.5. Rintracciabilità di lotto. Il sistema garantisce la rintracciabilità a livello di lotto e di azienda agricola (non di singolo albero, conformemente al § 5.2.3).

7.6. Salvaguardia dei diritti del consumatore. La ripartizione di responsabilità di cui al presente articolo opera nei rapporti interni tra Farmer, Società e fornitori di filiera (frantoio convenzionato, partner di confezionamento) e non limita i diritti inderogabili del cliente finale/consumatore nei confronti della Società venditrice del servizio ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), del Reg. UE 1169/2011 e della normativa alimentare applicabile. Restano impregiudicate le azioni di rivalsa interne tra le parti.


8. Logistica e spedizione al cliente finale

8.1. Catena: frantoio o partner di confezionamento → eventuale hub di stoccaggio AdoptItaly o partner logistico → corriere → cliente finale.

8.2. Spedizione singola al cliente: ogni cliente riceve la propria quota in spedizione dedicata, con sistema pick and pack organizzato dalla Società.

8.3. Costo di spedizione: fatturato al cliente finale in coerenza con i T&C destinati al cliente finale pubblicati sul Sito alla pagina /terms-and-conditions, in misura calcolata in base alla destinazione e al peso al momento della spedizione. Non grava sul Farmer.

8.4. Mittente e gestione corriere: la Società gestisce il rapporto con il corriere, è il mittente sulla bolla di spedizione e detiene la responsabilità della consegna dal momento del ritiro dal frantoio o partner di confezionamento.

8.5. Mancata consegna o errato indirizzo: si applicano i T&C destinati al cliente finale pubblicati sul Sito alla pagina /terms-and-conditions (giacenza, riconsegna, costi di rientro a carico del cliente).

8.6. Limitazioni geografiche. Frutti freschi: solo Italia (per ragioni di deperibilità e fitosanitarie). Olio EVO: liberamente in Italia e Unione Europea, extra-UE caso per caso in funzione della normativa del paese di destinazione (ad esempio FDA Food Facility Registration per gli Stati Uniti, dichiarazioni doganali post-Brexit per il Regno Unito) e secondo le indicazioni di volta in volta riportate in Scheda Cultivar.


9. Esclusività e priorità di fornitura, eccedenze

9.1. Priorità. Il Farmer riserva alla Società priorità di fornitura sulla quota destinata ai clienti AdoptItaly, prima di destinare la produzione della medesima cultivar/lotto ad altri canali commerciali.

9.2. Eccedenze. Olio o frutti eccedenti la quota destinata ai clienti AdoptItaly restano nella piena disponibilità del Farmer, libero di commercializzarli con i propri canali. La Società non vanta diritti di prelazione automatica sulle eccedenze, salvo eventuali accordi commerciali separati.

9.3. Divieto di doppia destinazione. È vietata la doppia destinazione del medesimo lotto: la quantità individuata e lasciata al frantoio convenzionato (o al partner di confezionamento) come quota AdoptItaly non può essere ritirata né destinata ad altri.


10. Forza maggiore agronomica

10.1. Sono considerati eventi di forza maggiore agronomica, ai fini del presente Allegato, gli eventi climatici eccezionali ufficialmente riconosciuti (gelo tardivo, grandinata, siccità o alluvione dichiarate dalle competenti autorità), le epifitie di portata regionale, le calamità naturali.

10.2. La forza maggiore agronomica: a) non sospende la decurtazione della retrocessione di cui al § 6.3, salvo decisione discrezionale della Società ex § 6.3.3 b) giustifica la riduzione o l'azzeramento della quota fornita per la stagione interessata c) non costituisce inadempimento del Farmer ai sensi degli artt. 6 e 15 dell'Accordo, purché l'evento sia tempestivamente comunicato d) può attivare, in caso di gravità che protragga oltre 6 mesi, il diritto di recesso ex art. 16 dell'Accordo

10.3. In presenza di forza maggiore agronomica, la Società può decidere, in via discrezionale, di non comunicare la mancata fornitura come responsabilità del Farmer ai clienti finali, attribuendo l'evento alla naturale variabilità agricola.


11. Aggiornamenti del presente Allegato

11.1. L'introduzione di nuove specie/cultivar nel deliverable (es. miele, trasformati, nuove varietà), così come modifiche alle quantità nominali o agli standard qualitativi, sono comunicate via email e pubblicate in Dashboard con preavviso di 30 giorni, ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo.

11.2. Modifiche puramente redazionali o di adeguamento a obblighi di legge inderogabili si applicano con effetto immediato senza diritto di recesso straordinario.

11.3. Il sistema di versioning segue lo stesso criterio dell'Allegato Operativo Farmer:

  • Maggiore (1.0 → 2.0): cambiamenti sostanziali a quantità, standard qualitativi, modello di conferimento, modello di responsabilità
  • Minore (1.0 → 1.1): precisazioni, correzioni redazionali, integrazioni operative non incidenti su diritti o obblighi

Ogni versione viene accettata nuovamente dal Farmer con firma elettronica tracciata in Dashboard.


Versione 1.2 — [[DA DEFINIRE: data messa in produzione, allineata con Accordo e Allegato Operativo]]

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