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Accordo di Collaborazione Farmer

Disciplina il rapporto tra AdoptItaly e i Farmer partner

Versione 1.0

Versione: 1.1 / Data di pubblicazione: [[DA DEFINIRE – data di prima messa in produzione]] URL pubblico: /terms-and-conditions-farmer Lingua: Italiano (in caso di versioni tradotte, fa fede la versione italiana)

Questo è il contratto che disciplina il rapporto di collaborazione tra AdoptItaly e il soggetto agricolo ("Farmer") che aderisce alla piattaforma. È un rapporto B2B: non si applicano le tutele del Codice del Consumo.

Il contratto deve essere letto e accettato integralmente in sede di onboarding. La versione accettata, la data, l'indirizzo IP di accettazione e l'hash SHA-256 del testo vengono memorizzati a fini probatori.


1) Identità della Società

Il presente Accordo è concluso con:

AdoptItaly [[DA DEFINIRE – S.r.l. / S.p.A.]] (la "Società" o "AdoptItaly") Sede legale: [[DA DEFINIRE]] P. IVA / C.F.: [[DA DEFINIRE]] REA: [[DA DEFINIRE]] Capitale sociale: [[DA DEFINIRE]] PEC: [[DA DEFINIRE]] Email operativa farmer: [[DA DEFINIRE – es. farmer@adoptitaly.com]] Telefono: [[DA DEFINIRE]]

AdoptItaly gestisce la piattaforma "AdoptItaly" (il "Sito" o la "Piattaforma") tramite cui clienti finali possono adottare alberi esistenti presso aziende agricole italiane ("Existing Tree") o richiedere la messa a dimora di nuovi alberi su terreni non coltivati ("Abandoned Land"), ricevendo aggiornamenti digitali e deliverable associati.


2) Definizioni

  • Farmer / Partner: persona fisica titolare di P.IVA o persona giuridica (azienda agricola, società agricola, cooperativa) che aderisce al presente Accordo e mette a disposizione alberi e/o terreni sulla Piattaforma.
  • Scenario "Existing Tree": rapporto in cui il Farmer è soggetto attivo con alberi già in produzione/coltivazione sui propri fondi, che vengono messi a disposizione per l'adozione da parte di clienti finali.
  • Scenario "Abandoned Land": rapporto in cui il Farmer mette a disposizione, su terreno di propria disponibilità legittima (proprietà, affitto agrario, comodato o altro titolo idoneo), una superficie non attualmente coltivata destinata alla piantumazione di nuovi alberi a carico del cliente o della Società, assumendosi la cura e la gestione agronomica successive.
  • Albero: pianta arborea identificata da un codice pubblico univoco generato da AdoptItaly e associata ad un appezzamento del Farmer.
  • Adozione: servizio annuale (o secondo durata indicata in scheda) acquistato dal cliente finale che associa il cliente a uno specifico albero del Farmer.
  • Piantumazione: servizio di messa a dimora di un nuovo albero nell'ambito dello scenario Abandoned Land.
  • Media: foto, video e contenuti descrittivi caricati dal Farmer in relazione ad adozioni e alberi.
  • Dashboard Farmer: area riservata del Farmer all'interno della Piattaforma, punto di accesso a dati, obblighi, payout, fatture e comunicazioni.
  • Retrocessione (o "Payout"): somma dovuta dalla Società al Farmer in relazione ad ogni adozione attiva, secondo le regole del presente Accordo.
  • Scheda Cultivar: sezione informativa, pubblicata nella Dashboard Farmer, che indica per ogni cultivar disponibile il valore annuo di retrocessione, i costi associati e le condizioni operative.

3) Oggetto dell'Accordo

3.1. Il presente Accordo disciplina: a) le condizioni di adesione alla Piattaforma come Farmer partner; b) gli obblighi operativi del Farmer verso gli alberi, i clienti adottanti e la Società; c) i servizi che la Società mette a disposizione del Farmer; d) il meccanismo economico di retrocessione, fatturazione e pagamento; e) la gestione dei contenuti, dei dati, dei diritti di immagine e della comunicazione; f) la durata, il recesso, gli inadempimenti e la risoluzione.

3.2. Il Farmer dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente Accordo prima di completare la registrazione, spuntando la relativa casella in sede di onboarding. L'accettazione ha valore di firma elettronica ai sensi del Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014.

3.3. Il rapporto disciplinato dal presente Accordo è un rapporto di collaborazione commerciale tra operatori economici indipendenti. Il Farmer non è né dipendente, né agente, né franchisee, né rappresentante della Società. Non si instaura alcun vincolo di subordinazione.


4) Scenari di collaborazione (Existing Tree vs Abandoned Land)

4.1. Existing Tree. Il Farmer mette a disposizione alberi già impiantati e in coltivazione sui propri fondi. L'onere della messa a dimora è già sostenuto dal Farmer. Il Farmer riceve la retrocessione piena prevista per la cultivar, secondo quanto pubblicato nella Scheda Cultivar.

4.2. Abandoned Land. Il Farmer mette a disposizione, per la nuova piantumazione, un terreno di propria disponibilità legittima (proprietà, affitto agrario, comodato d'uso, usufrutto o altro titolo idoneo di durata non inferiore a quella necessaria al completamento del progetto), idoneo per ubicazione, esposizione e suolo all'impianto della cultivar prescelta. Salvo diverso accordo: a) la fornitura e la messa a dimora delle piante sono finanziate dal cliente finale o dalla Società; b) nei primi 3 anni dalla messa a dimora, essendo gli alberi non ancora in produzione e richiedendo maggior cura, la retrocessione spettante al Farmer è ridotta nella misura indicata nella Scheda Cultivar per il tipo di pianta; c) dal 4° anno in poi, la retrocessione è corrisposta in misura piena secondo i criteri previsti per lo scenario Existing Tree; d) il Farmer assume l'onere integrale di irrigazione, pacciamatura, sostegno, potature di allevamento, difesa fitosanitaria e di ogni cura agronomica necessaria nei primi anni.

Il rapporto giuridico tra il Farmer e l'eventuale proprietario terzo del terreno (comodato, affitto agrario, altro titolo) resta a esclusivo carico del Farmer e non costituisce oggetto del presente Accordo. Il Farmer si obbliga a mantenere in vigore il titolo per tutta la durata del progetto e a manlevare la Società da pretese del proprietario terzo derivanti dalla cessazione anticipata del titolo stesso.

4.3. La qualificazione di ogni albero come Existing Tree o Abandoned Land è effettuata dalla Società in sede di verifica dell'onboarding sulla base della documentazione e delle dichiarazioni fornite dal Farmer. Eventuali variazioni successive devono essere concordate per iscritto.

4.4. Le regole operative di dettaglio dei due scenari (costi a carico di ciascuna parte, procedure di reimpianto, cadenza media, soglie operative vincolanti) sono descritte nell'"Allegato Operativo Farmer", parte integrante del presente Accordo, accettato dal Farmer contestualmente e messo a disposizione nella Dashboard Farmer. Eventuali modifiche all'Allegato Operativo Farmer seguono il regime di modifica di cui all'art. 17.

4.5. Per le specie/cultivar per le quali la Scheda Cultivar prevede una quota annuale di prodotto fisico destinata al cliente finale (olio EVO da ulivo, frutti freschi da agrumi e nocciolo, eventuali altri trasformati introdotti successivamente), la disciplina relativa al conferimento, agli standard di qualità, all'imbottigliamento, all'etichettatura, alla logistica, alla decurtazione della retrocessione in caso di mancato conferimento e ai casi di forza maggiore agronomica è contenuta nell'"Allegato Prodotti Farmer", parte integrante del presente Accordo, accettato dal Farmer contestualmente e messo a disposizione nella Dashboard Farmer. Per gli alberi in scenario Abandoned Land la quota di prodotto fisico non è dovuta durante gli anni in cui le piante non sono ancora in produzione, secondo quanto indicato nella Scheda Cultivar.


5) Requisiti di accesso e verifica

5.1. Possono aderire al presente Accordo soggetti che, cumulativamente: a) siano titolari di P.IVA agricola attiva o di società di tipo agricolo in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi; b) abbiano la disponibilità legittima (proprietà, affitto, comodato, usufrutto) dei fondi dichiarati, comprovabile mediante atto o contratto; c) siano in regola con la normativa urbanistica, ambientale e fitosanitaria applicabile ai fondi; d) dispongano delle polizze assicurative di cui all'art. 11; e) operino sul territorio italiano.

5.2. La Società effettua una verifica preliminare di ammissibilità prima di attivare l'account del Farmer. L'ammissione non è automatica: la Società può rifiutare o sospendere la verifica motivando in forma sintetica, senza che ciò comporti obblighi risarcitori.

5.3. Il Farmer garantisce la veridicità, completezza e attualità dei dati e dei documenti forniti in sede di onboarding e si impegna a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) ogni variazione rilevante (anagrafica, P.IVA, IBAN, titolo sui fondi, stato assicurativo, variazioni catastali).

5.4. Esclusione dei proprietari di terreno non imprenditori agricoli. Il presente Accordo si applica esclusivamente a soggetti che esercitano l'attività agricola in forma professionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1. I privati cittadini, gli enti e in generale i soggetti non imprenditori agricoli che siano proprietari o titolari di terreni e desiderino destinarli a iniziative di riconversione agronomica nell'ambito di progetti AdoptItaly non sono parte del presente Accordo e non possono aderirvi.

Per tali soggetti la Società può attivare, a propria discrezione organizzativa e secondo la pipeline di sviluppo della Piattaforma, un percorso dedicato e separato, gestito al di fuori del wizard di onboarding Farmer, basato su contratti distinti (comodato d'uso, affitto agrario, concessione o altro titolo idoneo) e successivo affidamento della cura agronomica del terreno a un Farmer professionale parte del presente Accordo. Le modalità operative di tale percorso, ove attivato, sono comunicate sul Sito.

Fino all'eventuale attivazione del percorso dedicato, le manifestazioni di interesse di proprietari non imprenditori agricoli possono essere inviate all'indirizzo email operativo indicato all'art. 1, senza che ciò costituisca obbligo della Società di accettarle né di dar loro seguito.


6) Obblighi del Farmer

Il Farmer si impegna, per tutta la durata dell'Accordo, a:

6.1 Cura agronomica. Gestire gli alberi con buone pratiche agricole secondo gli standard tipici della cultivar e del territorio: irrigazione adeguata, potature di produzione/allevamento, concimazione, difesa fitosanitaria, controllo infestanti, raccolta se prevista.

6.2 Documentazione trimestrale (Media). Caricare in Dashboard, per ogni adozione attiva e per ogni trimestre, almeno un contenuto multimediale (foto o video) che mostri lo stato dell'albero o dell'appezzamento di riferimento, entro la scadenza indicata dal sistema (due_date). Il mancato caricamento entro la scadenza attiva un warning che: a) sospende la maturazione del payout verso lo stato "fatturabile" (invoiceable) per quell'adozione fino al caricamento; b) se reiterato costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 15.

6.3 Qualità dei contenuti. I Media devono essere originali, recenti (scattati nel trimestre di riferimento, salvo giustificato motivo), riferiti effettivamente all'albero/appezzamento dichiarato e privi di contenuti illeciti, offensivi, falsi, ingannevoli o lesivi di diritti di terzi.

6.4 Interazione con i clienti adottanti. Rispondere in modo cortese, professionale e con un tono coerente con la comunicazione della Piattaforma a messaggi, commenti, reazioni e ringraziamenti provenienti dai clienti, entro un tempo ragionevole (indicativamente 7 giorni lavorativi).

6.5 Esclusività sugli alberi caricati. Il Farmer non può offrire gli stessi alberi caricati sulla Piattaforma, né i relativi benefici ambientali o di adozione, su piattaforme concorrenti di adozione alberi o su canali di vendita diretta analoghi, per tutta la durata dell'Accordo. Resta libero di offrire su altri canali alberi distinti non caricati su AdoptItaly.

6.6 Titolarità virtuale dei benefici ambientali in capo al cliente adottante.

I principi e le modalità operative di attribuzione dei benefici ambientali generati dagli alberi caricati sulla Piattaforma sono integralmente disciplinati dalla CO₂ Attribution Policy pubblicata sul Sito (/co2-attribution-policy), che costituisce parte integrante del presente Accordo. In particolare, i benefici ambientali — in particolare i claim di assorbimento CO₂, l'attribuibilità reputazionale e gli usi di comunicazione ESG connessi alla cura agronomica e al ciclo di vita dell'albero — sono attribuiti in via di titolarità virtuale esclusiva al cliente adottante per tutta la durata dell'adozione, in quanto elemento essenziale del servizio di adozione offerto dalla Società. Il Farmer rende possibile tale attribuzione mediante la cura agronomica dell'albero e ne è il soggetto agricolo professionale di riferimento, senza tuttavia poter rivendicare per sé o per terzi i medesimi benefici.

Conseguentemente:

a) il Farmer si impegna a non cedere, vendere, certificare, monetizzare o comunque attribuire a terzi (al di fuori del cliente adottante per il tramite della Piattaforma) i benefici ambientali degli alberi caricati su AdoptItaly, per tutta la durata dell'Accordo e fino alla cessazione effettiva ex art. 14.4;

b) la Società si impegna a non vendere né monetizzare separatamente con terzi i medesimi benefici ambientali al di fuori del rapporto di adozione (a titolo esemplificativo: mediante crediti CO₂ rivenduti a soggetti diversi dall'adottante, o claim ESG aggregati ceduti a soggetti corporate non collegati a specifiche adozioni), in coerenza con il principio internazionalmente riconosciuto di assenza di doppio computo (no double counting) dei benefici ambientali;

c) la Società conserva il diritto di comunicare in forma aggregata e istituzionale l'impatto ambientale complessivo della rete AdoptItaly per finalità editoriali, di marketing e di trasparenza (a titolo esemplificativo: numero di alberi adottati, CO₂ stimata assorbita dalla rete, biodiversità preservata), senza attribuire a sé né rivendere a terzi i singoli claim CO₂ già attribuiti agli adottanti;

d) nel caso delle adozioni regalo (gift), la titolarità virtuale del claim CO₂ si attribuisce al destinatario del regalo dal momento del riscatto e per la durata dell'adozione; per le adozioni di durata inferiore a 12 mesi che non prevedono il riscatto da parte del destinatario, il claim resta in capo all'acquirente per il periodo di pertinenza;

e) il presente divieto non si applica agli alberi del Farmer non caricati sulla Piattaforma, che restano nella piena disponibilità del Farmer per ogni eventuale valorizzazione ambientale.

6.7 Polizze assicurative. Mantenere in vigore le coperture assicurative di cui all'art. 11 per tutta la durata dell'Accordo.

6.8 Normativa, sicurezza, ambiente. Rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), tutela ambientale, uso di prodotti fitosanitari, tracciabilità delle produzioni, adempimenti contributivi e fiscali.

6.9 Accesso per verifiche. Consentire, previo preavviso ragionevole (di norma 15 giorni, salvo urgenze), l'accesso ai fondi da parte di incaricati della Società o di soggetti terzi indipendenti per verifiche agronomiche, qualitative o di compliance. Le verifiche avvengono a cura e spese della Società, salvo i casi in cui emergano difformità sostanziali imputabili al Farmer.

6.10 Comunicazione di eventi straordinari.

Il Farmer si impegna a comunicare per iscritto alla Società qualsiasi evento straordinario idoneo a incidere sulla disponibilità, integrità, produttività, tracciabilità o gestione degli alberi e/o dell'appezzamento oggetto del presente Accordo, entro i termini specifici di seguito indicati o, ove previsti, entro i termini più puntuali stabiliti dall'Allegato Operativo Farmer (in particolare: perdita di un albero entro 15 giorni; vendita o cessione del fondo con almeno 90 giorni di anticipo; eventi di forza maggiore entro 30 giorni dall'evento), che prevalgono in quanto disciplina di dettaglio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere comunicati:

  • immediatamente, e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne venga a conoscenza: furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, apertura di procedure concorsuali o liquidatorie, perdita della disponibilità legittima del fondo, rivendicazioni o pretese di terzi sui fondi o sugli alberi;
  • entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui ne venga a conoscenza: perdita, morte, danneggiamento o grave compromissione di uno o più alberi per malattia o eventi climatici non rientranti tra quelli sopra; cessazione o sospensione dell'attività agricola; variazioni rilevanti della capacità operativa del Farmer; ogni altro evento non disciplinato da termini specifici nell'Allegato Operativo Farmer.

La comunicazione deve indicare, ove applicabile: l'ID dell'albero o degli alberi interessati, la descrizione dell'evento, la data o il periodo di accadimento, le cause note o presumibili e la documentazione disponibile (fotografie, relazioni tecniche, denunce alle autorità, perizie o altri elementi utili).

In caso di perdita, morte o grave compromissione di un albero, la Società, previa consultazione del Farmer e privilegiando ove possibile la soluzione concordata, definirà la procedura di reimpianto, sostituzione o riassegnazione secondo quanto previsto dall'Allegato Operativo Farmer, ferma restando ogni eventuale responsabilità del Farmer in caso di dolo, colpa, incuria, mancata manutenzione o violazione degli obblighi contrattuali.

6.11 Uso corretto della Piattaforma. Non tentare accessi non autorizzati, non caricare contenuti dannosi, non usare la Piattaforma per scopi diversi da quelli previsti. Custodire le credenziali dell'account con la diligenza del buon padre di famiglia.

6.12 Riservatezza. Trattare come riservate le informazioni non pubbliche ricevute dalla Società (dati di clienti adottanti, strategie commerciali, dati finanziari della Piattaforma, ecc.). L'obbligo sopravvive alla cessazione del rapporto per 3 anni.


7) Obblighi di AdoptItaly (cosa riceve il Farmer)

A fronte degli obblighi del Farmer, la Società si impegna a:

7.1 Piattaforma operativa. Fornire al Farmer accesso gratuito alla Dashboard Farmer, strumenti di upload media, tracciamento alberi, gestione adozioni, report economici, sistema di notifiche.

7.2 Acquisizione e gestione clienti. Svolgere a proprie spese l'attività di marketing, acquisizione, assistenza e fidelizzazione del cliente finale adottante. Il contratto di adozione è concluso tra la Società e il cliente finale; il Farmer non ha rapporti contrattuali diretti con l'adottante.

7.3 Pagamenti e fatturazione assistita. Calcolare automaticamente i payout maturati mensilmente per ogni adozione attiva, gestire il passaggio degli stati del payout (accruedinvoiceableinvoicedpaid) e produrre per il Farmer un dettaglio fattura virtuale (numerazione interna FI-{farmerId_short}-{YYYYMM}-{seq}) da utilizzare per emettere la fattura reale verso la Società.

7.4 Branding e comunicazione. Promuovere la figura del Farmer nei materiali editoriali, social e sulla pagina pubblica dell'albero, con fotografie e descrizioni concordate. Fornire indicazioni d'uso del logo AdoptItaly ("Partner di AdoptItaly") per comunicazioni istituzionali del Farmer.

7.5 Supporto operativo. Fornire assistenza via email e canali dedicati per tematiche tecniche, amministrative e agronomiche di piattaforma, con tempi di risposta indicativi di 3 giorni lavorativi per richieste ordinarie e 1 giorno lavorativo per segnalazioni urgenti che impediscano al Farmer l'esecuzione degli obblighi contrattuali (es. errore di Dashboard che blocca l'upload media in prossimità di una due_date).

7.6 Trasparenza economica. Pubblicare e mantenere aggiornata la Scheda Cultivar con i valori di retrocessione correnti, rendere visibile nella Dashboard Farmer il dettaglio dei payout maturati, fatturabili e pagati.

7.7 Eventuali strumenti accessori. Se e quando resi disponibili, fornire al Farmer strumenti accessori (es. NFC tag identificativi per gli alberi, materiali stampati, kit di benvenuto) secondo modalità e costi indicati nella Dashboard Farmer.

7.8 Filiera di confezionamento e logistica per i deliverable fisici. Per le specie/cultivar che prevedono una quota di prodotto al cliente finale, la Società stipula gli accordi necessari con il frantoio convenzionato indicato dal Farmer (per olio EVO) o con un partner di confezionamento conforme da essa selezionato (per frutti freschi e altri trasformati), curando l'imbottigliamento, l'etichettatura conforme alla normativa alimentare, lo stoccaggio temporaneo e la spedizione singola al cliente mediante sistema di pick and pack, secondo quanto disciplinato nell'Allegato Prodotti Farmer. I costi di molitura, raccolta e trasporto al frantoio o al punto di conferimento sono a carico del Farmer; i costi di confezionamento, etichettatura, custodia, ritiro, stoccaggio e spedizione sono a carico della Società, fermo restando che le spese di spedizione vengono fatturate al cliente finale ai sensi dei T&C destinati al cliente.


8) Corrispettivo (Retrocessione)

8.1. A fronte degli obblighi assunti, il Farmer ha diritto a una retrocessione annuale per ogni adozione attiva associata a un proprio albero, pari al valore indicato nella Scheda Cultivar vigente al momento dell'attivazione dell'adozione per la specifica cultivar.

8.2. La retrocessione matura mensilmente in dodicesimi (importo_annuo / 12) a partire dalla data di attivazione dell'adozione. Ogni mese completato genera un record di payout nello stato accrued secondo il meccanismo operativo descritto nella Dashboard Farmer.

8.3. Modifica dei valori di retrocessione. La Società può modificare i valori indicati nella Scheda Cultivar con preavviso di 30 giorni, pubblicato nella Dashboard Farmer e comunicato via email. Le modifiche: a) non si applicano ai payout già maturati né alle adozioni già attive al momento della modifica, che continuano al valore originario fino alla naturale scadenza; b) si applicano alle nuove adozioni attivate dopo la data di efficacia della modifica; c) se peggiorative in misura significativa (superiore al 20%), attribuiscono al Farmer il diritto di recedere senza preavviso entro 30 giorni dalla comunicazione, fermi restando gli obblighi sulle adozioni in corso di cui all'art. 14.

8.4. Scenario Abandoned Land. Per gli alberi ricadenti in questo scenario, la retrocessione nei primi 3 anni dalla messa a dimora è corrisposta in misura ridotta secondo quanto indicato nella Scheda Cultivar. Dal 4° anno si applica il valore pieno.

8.5. Condizione media. Il passaggio di un payout da accrued a invoiceable è subordinato all'assenza di warning_active sulle adozioni correlate, ai sensi dell'art. 6.2. In presenza di warning media attivo o scaduto, i payout correlati restano maturati ma non diventano fatturabili fino alla regolarizzazione dell'obbligo media, salva l'applicazione di penali, trattenimenti o risoluzione nei casi previsti dall'art. 15.

8.6. Durata minima per fatturazione. I payout diventano invoiceable al ricorrere di una delle due condizioni: (i) completamento di 12 mesi dall'attivazione dell'adozione, oppure (ii) cancellazione o scadenza della sottoscrizione del cliente adottante.

8.7. Adeguamento del corrispettivo per quota prodotto effettivamente conferita. Per le adozioni che prevedono una quota di prodotto fisico ai sensi dell'art. 4.5 e dell'Allegato Prodotti Farmer, in caso di mancato o parziale conferimento rispetto alla quota nominale prevista dalla Scheda Cultivar, la retrocessione del Farmer per l'adozione interessata è proporzionalmente adeguata al valore della quota effettivamente conferita.

8.7.1. Natura giuridica. L'adeguamento di cui al presente articolo costituisce meccanismo economico di riequilibrio del corrispettivo e non penale né risarcimento ai sensi degli artt. 1382 ss. c.c. Il Farmer non viene sanzionato per la mancata produzione: percepisce la retrocessione effettivamente correlata alla quota di prodotto consegnata. Il rischio agricolo della propria produzione resta in capo al Farmer in qualità di soggetto agricolo professionale, anche in caso di forza maggiore agronomica e di naturale variabilità della stagione produttiva.

8.7.2. Modalità di calcolo. L'adeguamento opera mediante decurtazione della retrocessione per un importo pari al valore economico del rimedio riconosciuto al cliente finale (credito shop o quota raddoppiata nell'anno successivo). Il valore economico del rimedio è determinato secondo la tabella prezzi correnti pubblicata e consultabile dal Farmer in Dashboard, che specifica per ciascuna cultivar/tipologia di prodotto: i) il criterio di valorizzazione adottato (prezzo medio di listino sullo shop AdoptItaly, valore di mercato del prodotto equivalente, o altro criterio chiaramente definito); ii) il trattamento di IVA (importo al netto o al lordo); iii) il trattamento delle spese di spedizione (incluse o escluse). La tabella è aggiornata trimestralmente e archiviata storicamente in modo che ad ogni adeguamento sia tracciabile la versione di tabella applicata. La decurtazione opera per compensazione ai sensi dell'art. 9.5, fino a capienza della retrocessione spettante per l'adozione e il periodo di riferimento, e non genera in nessun caso un debito ulteriore del Farmer verso la Società.

8.7.3. Obblighi di buona fede della Società (art. 1375 c.c.). La Società si impegna a: a) calcolare l'adeguamento secondo criteri oggettivi e documentati (tabella prezzi correnti aggiornata trimestralmente, voce per voce); b) rendere l'adeguamento consultabile dal Farmer in Dashboard, con indicazione di adozione, periodo di riferimento, quota mancata, valore del rimedio applicato e importo decurtato; c) comunicare al Farmer ogni adeguamento prima della sua applicazione effettiva sui payout; d) consentire al Farmer di contestare motivatamente l'adeguamento entro 15 giorni dalla comunicazione, anche allegando contro-analisi o documentazione del frantoio convenzionato. La Società si pronuncia entro 15 giorni dalla contestazione; in caso di rigetto, la decisione è motivata per iscritto.

8.7.4. Eventi catastrofici. La Società può, a propria discrezione e in via straordinaria, decidere di non applicare l'adeguamento in caso di eventi atmosferici catastrofici di particolare gravità che colpiscano una porzione significativa della rete di Farmer. Tale decisione è insindacabile, è comunicata in modo trasparente e non costituisce precedente né diritto del Farmer in eventi futuri analoghi.

8.8. Quota di prodotto fisico per scenario Abandoned Land. Per gli alberi in scenario Abandoned Land, la quota di prodotto fisico non è dovuta durante gli anni in cui le piante non sono ancora in produzione, secondo quanto indicato nella Scheda Cultivar. Tale assenza non costituisce mancato conferimento e non determina alcuna decurtazione della retrocessione ridotta prevista per gli anni iniziali.


9) Fatturazione e pagamenti

9.1. Ciclo di fatturazione. Quando i payout del Farmer entrano nello stato invoiceable, il Farmer può richiedere dalla Dashboard la fatturazione virtuale: il sistema genera un dettaglio con numero interno FI-{farmerId_short}-{YYYYMM}-{seq}, importo e voci di dettaglio (alberi, periodi, cultivar).

9.2. Fattura reale. Il Farmer deve, entro 30 giorni dalla generazione del dettaglio virtuale, emettere la fattura reale verso la Società con IVA secondo il proprio regime fiscale e per l'importo indicato. La fattura reale deve riportare il numero identificativo virtuale nelle note.

9.3. Termini di pagamento. La Società paga la fattura reale entro 30 giorni data fattura mediante bonifico sull'IBAN indicato dal Farmer nella Dashboard. In caso di ritardo imputabile alla Società si applicano gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002.

9.4. IBAN e dati fiscali. Il Farmer è responsabile dell'esattezza dell'IBAN e dei dati fiscali comunicati. Eventuali pagamenti verso IBAN non aggiornati restano liberatori per la Società fino alla comunicazione di variazione.

9.5. Compensazione. La Società ha diritto di compensare eventuali crediti verso il Farmer (es. penali ex art. 15, anticipi non giustificati, danni) con i payout dovuti, previa comunicazione scritta e motivata.

9.6. Sospensione per irregolarità. In caso di sopravvenuta irregolarità fiscale del Farmer (P.IVA sospesa, mancanza di DURC se applicabile, iscrizione a procedure concorsuali) la Società può sospendere i pagamenti fino a regolarizzazione, senza che ciò costituisca inadempimento.


10) Media, contenuti, diritti di immagine e comunicazione

10.1. Titolarità e licenza sui Media caricati. Resta in capo al Farmer la titolarità originaria dei Media che carica. Con l'accettazione del presente Accordo il Farmer concede alla Società una licenza non esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile, trasferibile e sublicenziabile all'utilizzo dei Media per: a) pubblicazione sulla Piattaforma e sulla pagina pubblica dell'albero; b) comunicazione istituzionale, editoriale, social e pubblicitaria della Società; c) inserimento in materiali storici, archivi e comunicazioni post-adozione, anche successivamente alla cessazione del rapporto.

10.2. Garanzie del Farmer sui Media. Il Farmer garantisce: a) di essere titolare di tutti i diritti necessari sui Media (autoriali, connessi, di immagine); b) di aver ottenuto le liberatorie scritte di ogni persona fisica riconoscibile eventualmente ritratta e di tenerne copia a disposizione; c) che i Media non violano diritti di terzi né disposizioni di legge (riservatezza, privacy, decoro, concorrenza). Il Farmer manleva la Società da ogni pretesa di terzi derivante dalla violazione di tali garanzie.

10.3. Contenuti riferiti al Farmer pubblicati dalla Società. La Società può pubblicare sul Sito, sui social e nei propri materiali: il nome/denominazione del Farmer, foto del Farmer fornite o autorizzate, informazioni sull'azienda agricola, ubicazione generale degli appezzamenti, descrizioni editoriali. Il Farmer può chiedere modifiche o rimozioni di contenuti futuri dalla cessazione del contratto; l'uso in materiali storici/editoriali già pubblicati resta consentito.

10.4. Uso del marchio AdoptItaly da parte del Farmer. Il Farmer può utilizzare la dicitura "Partner di AdoptItaly" e il logo della Società nelle proprie comunicazioni istituzionali e commerciali, purché: a) non modifichi il logo e ne rispetti le brand guidelines fornite dalla Società; b) non induca in errore sul rapporto (il Farmer non è franchisee, non è società controllata, non ha potere di rappresentanza); c) cessi tale uso entro 60 giorni dalla cessazione del presente Accordo.

10.5. Proprietà intellettuale della Piattaforma. Restano di esclusiva proprietà della Società il software, i database, i codici pubblici degli alberi, gli algoritmi di calcolo CO₂, il marchio AdoptItaly, la grafica e i contenuti editoriali prodotti dalla Società. Il Farmer non acquisisce alcun diritto su tali elementi.


11) Polizze assicurative

11.1. Il Farmer si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'Accordo, le seguenti coperture obbligatorie:

a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di azienda agricola, con massimale non inferiore a 1.000.000 € per sinistro, che copra i danni a terzi (inclusi incaricati della Società e visitatori autorizzati) derivanti dall'attività agricola e dallo stato dei fondi; b) Polizza incendio / eventi su strutture e fabbricati agricoli presenti sul fondo, se applicabile (presenza di magazzini, serre, fabbricati rurali utilizzati nell'ambito del rapporto); c) Polizza danni alle colture (grandine, gelo, siccità eccezionale): obbligatoria per Farmer con più di 50 adozioni attive sulla Piattaforma oppure per cultivar/progetti ad alta esposizione produttiva. Per "ad alta esposizione produttiva" si intendono le cultivar/progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri oggettivi: (i) valore di retrocessione annua per albero superiore a € 100 al netto di IVA, secondo la Scheda Cultivar vigente al momento dell'attivazione dell'adozione; (ii) cultivar la cui produzione si concentra in un'unica finestra stagionale di raccolta non superiore a 60 giorni continuativi; (iii) cultivar o progetti classificati a rischio elevato dalle competenti autorità agronomiche territoriali per agenti atmosferici, fitopatie o eventi assimilabili. La Scheda Cultivar indica, per ciascuna cultivar, se ricade in questa categoria. La polizza è invece fortemente raccomandata per tutti gli altri Farmer in considerazione del fatto che il rischio agricolo della produzione resta a carico del Farmer ai sensi dell'art. 8.7 e dell'Allegato Prodotti Farmer.

11.2. Polizze raccomandate (non obbligatorie): a) polizza furto e atti vandalici sui fondi; b) polizza di tutela legale.

11.3. Evidenza. La Società può richiedere, non più di una volta all'anno salvo eventi specifici, copia delle polizze e delle quietanze di pagamento. La mancata esibizione entro 30 giorni dalla richiesta costituisce inadempimento ex art. 15.2.e.

11.4. La Società non è tenuta ad assicurare gli alberi, le produzioni o i fondi del Farmer.


12) Esclusività, divieti e non concorrenza

12.1. Esclusiva sugli alberi caricati (cfr. art. 6.5). Per tutta la durata dell'Accordo e per i 6 mesi successivi alla cessazione effettiva dello stesso, a qualsiasi titolo, secondo il momento individuato dall'art. 14.4, gli alberi caricati sulla Piattaforma non possono essere offerti, tramite sistemi di adozione, sponsorship, patrocinio alberi o analoghi, a clienti terzi o su piattaforme concorrenti. L'esclusiva post-contrattuale di 6 mesi non si applica in caso di: (i) recesso del Farmer per modifiche peggiorative significative ex art. 14.5; (ii) risoluzione per grave inadempimento della Società ex art. 15.6; (iii) recesso per forza maggiore protratta oltre 6 mesi ex art. 16.2. La restrizione non si applica in alcun caso agli alberi non caricati su AdoptItaly, che il Farmer resta libero di gestire come ritiene.

12.2. Divieto di contatto diretto dei clienti adottanti. Il Farmer non può utilizzare dati e recapiti dei clienti adottanti appresi tramite la Piattaforma per scopi diversi dalla corretta esecuzione dell'Accordo (es. sollecitazione ad adozioni esterne, vendita diretta di prodotti, mailing list proprie). Il trattamento di tali dati avviene solo come contitolare/responsabile secondo gli accordi privacy specifici.

12.3. Non concorrenza post-contrattuale. Non è prevista una clausola generale di non concorrenza oltre quanto indicato agli artt. 12.1 e 12.2.


13) Dati personali del Farmer

13.1. La Società tratta i dati personali del Farmer (dati anagrafici, documentali, fiscali, bancari, foto e contenuti dell'azienda agricola) ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, dell'adempimento di obblighi di legge e del legittimo interesse operativo e di sicurezza della Piattaforma.

13.2. Le basi giuridiche, le finalità, i destinatari, i tempi di conservazione e le modalità di esercizio dei diritti sono indicate nell'Informativa Privacy Farmer pubblicata alla pagina [[DA DEFINIRE – url informativa privacy farmer]], che il Farmer dichiara di aver ricevuto e letto prima dell'adesione.

13.3. Dati dei clienti adottanti. Rispetto ai dati dei clienti adottanti che il Farmer può vedere nella Dashboard (ad es. nickname, eventuali messaggi pubblici), si applicano specifiche istruzioni di trattamento, vincolanti per il Farmer, che assume al riguardo la qualifica di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR o contitolare secondo quanto indicato nell'Informativa.


14) Durata, recesso ordinario e trattamento delle adozioni in corso

14.1. Il presente Accordo ha durata indeterminata a partire dalla data di verifica positiva dell'onboarding del Farmer.

14.2. Recesso ordinario. Ciascuna parte può recedere liberamente dal presente Accordo, senza necessità di indicarne i motivi, con preavviso di 6 mesi comunicato per iscritto a mezzo PEC o raccomandata a.r. (o altra modalità equipollente espressamente accettata dalla controparte).

14.3. Adozioni in corso al momento del recesso. Le adozioni attive al momento del recesso proseguono fino alla loro naturale scadenza, anche oltre il termine di 6 mesi, con tutti gli obblighi del Farmer (cura, media, interazioni) e gli obblighi della Società (payout, assistenza) immutati. Durante il periodo di preavviso e fino all'esaurimento delle adozioni in corso: a) non vengono accettate nuove adozioni sugli alberi del Farmer; b) le piantumazioni già programmate (Abandoned Land) proseguono secondo il piano; c) il Farmer mantiene gli obblighi assicurativi.

14.4. Cessazione definitiva. Il rapporto cessa effettivamente al momento in cui tutte le adozioni attive al momento del recesso risultano concluse e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla comunicazione del recesso ai sensi dell'art. 14.2. Da quel momento decorre il termine di 6 mesi di cui all'art. 12.1 (esclusiva residua).

14.5. Recesso del Farmer per modifiche peggiorative. Il Farmer ha il diritto di recedere con effetto immediato, fermo il trattamento delle adozioni in corso ex art. 14.3, in caso di: a) modifiche peggiorative significative della Scheda Cultivar ex art. 8.3.c; b) modifiche unilaterali dell'Accordo ex art. 17 che il Farmer non accetta.


15) Inadempimenti del Farmer, penali e risoluzione

15.1. Costituiscono inadempimenti semplici del Farmer: a) ritardo nel caricamento media di cui all'art. 6.2 oltre la due_date; b) ritardo nella risposta a comunicazioni ordinarie della Società oltre 14 giorni; c) mancata comunicazione di variazioni non sostanziali ex art. 5.3; d) ritardi nell'emissione della fattura reale oltre il termine di art. 9.2.

Per gli inadempimenti semplici la Società può:

  • sospendere il passaggio dei payout correlati allo stato invoiceable;
  • applicare una penale forfetaria di 15 € per ogni warning media non rimosso entro 30 giorni dalla due_date, detraibile dai payout maturati;
  • inviare diffida a adempiere ex art. 1454 c.c.

15.2. Costituiscono gravi inadempimenti del Farmer, tali da legittimare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. con effetto immediato previa comunicazione scritta:

a) accumulo di 4 warning media consecutivi non sanati sulla stessa adozione o 10 warning complessivi non sanati nell'arco di 12 mesi; b) abbandono dell'attività di cura degli alberi per oltre 60 giorni senza causa di forza maggiore comunicata; c) falsità o dichiarazioni mendaci nei documenti di onboarding o nelle comunicazioni successive; d) cessione a terzi degli alberi caricati o dei benefici associati in violazione degli artt. 6.5, 6.6 e 12; e) mancanza o cessazione delle polizze assicurative obbligatorie di cui all'art. 11, non ripristinata entro 30 giorni dalla richiesta; f) comportamenti gravemente lesivi dell'immagine della Società o dei clienti adottanti (insulti, comunicazioni diffamatorie, ecc.); g) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 6.12; h) perdita della disponibilità legittima dei fondi su cui insistono gli alberi caricati, non comunicata o non gestita con procedura concordata; i) procedure concorsuali o liquidatorie del Farmer non comunicate ex art. 6.10; j) utilizzo scorretto dei dati dei clienti adottanti in violazione dell'art. 12.2.

15.3. Effetti della risoluzione per grave inadempimento del Farmer:

a) sospensione immediata di ogni nuovo payout in stato accrued a favore del Farmer; b) trattenimento cautelativo dei payout maturati e non ancora invoiceable a copertura dei danni, delle penali e dei costi di ricollocazione delle adozioni verso altri farmer o di restituzione ai clienti; c) facoltà della Società, a propria scelta e senza che ciò costituisca inadempimento dei propri obblighi verso il Farmer, di: – riassegnare le adozioni in corso ad altro farmer partner in grado di proseguire la cura degli alberi, trasferendo anche la retrocessione residua; – rimborsare pro-quota i clienti adottanti degli importi relativi al periodo residuo non fruito, con diritto di rivalsa sul Farmer inadempiente; d) risarcimento del danno subito dalla Società, inclusi il pregiudizio reputazionale, i costi di customer care straordinario, i costi di riassegnazione e i rimborsi; e) pubblicazione di un avviso neutro sulla pagina pubblica degli alberi interessati circa la variazione del partner agricolo; f) decadenza immediata dal diritto di utilizzare il marchio AdoptItaly di cui all'art. 10.4; g) persistenza dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 12.1 per i 6 mesi successivi e degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 6.12.

15.4. Penali specifiche (non alternative al risarcimento del maggior danno):

| Inadempimento | Penale | |---|---| | Ogni warning media non sanato oltre 30 gg | 15 € | | Abbandono attività oltre 60 gg (per adozione attiva) | 200 € per adozione, fino a un massimo di 5.000 € per evento o stagione produttiva, salvo risarcimento del maggior danno documentato | | Violazione esclusiva art. 12.1 (per albero ceduto a terzi) | 500 € per albero + risarcimento danni | | Doppia vendita CO₂ art. 6.6 | 1.000 € per albero + risarcimento danni | | Falsità su elementi essenziali dei documenti di onboarding (identità, P.IVA, titolo sui fondi, polizze assicurative obbligatorie) | Restituzione integrale dei payout ricevuti + 2.000 € | | Uso scorretto dati clienti art. 12.2 | 3.000 € per evento + risarcimento danni, fino a un massimo di 15.000 € complessivi annui salvo maggior danno documentato |

Tutte le penali sono detraibili dai payout maturati ex art. 9.5.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della gravità della violazione, del numero di adozioni coinvolte, dell'eventuale reiterazione, del danno reputazionale e dei costi effettivamente sostenuti dalla Società. È escluso il cumulo di più penali per il medesimo fatto materiale, salvo che la condotta integri violazioni autonome e distinguibili. Resta ferma la facoltà del giudice di ridurre l'ammontare delle penali manifestamente eccessive ai sensi dell'art. 1384 c.c.

15.5. Diffida e contraddittorio. Salvi i casi di gravità tale da non consentire ulteriori adempimenti (frodi, cessazione assicurazioni, cessione a terzi), la Società invia al Farmer una diffida scritta concedendo un termine di 15 giorni per sanare l'inadempimento prima di procedere con la risoluzione.

15.6. Inadempimenti della Società. In caso di inadempimenti della Società agli obblighi di pagamento di cui all'art. 9 per oltre 60 giorni dalla scadenza, il Farmer può sospendere gli obblighi di cui all'art. 6 (salvi gli obblighi inderogabili di cura minima delle piante) previa diffida scritta di 15 giorni, fermo il diritto al recesso per giusta causa.


16) Forza maggiore

16.1. Nessuna delle parti è responsabile per inadempimenti causati da eventi di forza maggiore, ivi inclusi: calamità naturali, epifitie, pandemie, atti delle autorità, guerre, scioperi generali, attacchi informatici che rendano inaccessibile la Piattaforma, eventi climatici straordinari ufficialmente riconosciuti.

16.2. La parte colpita deve comunicare prontamente l'evento all'altra. Se l'evento si protrae per oltre 6 mesi, ciascuna parte può recedere senza preavviso, fermo il trattamento delle adozioni in corso ex art. 14.3 ove possibile.


17) Modifiche dell'Accordo

17.1. La Società può modificare il presente Accordo per adeguamenti normativi, evoluzioni della Piattaforma, cambiamenti nel modello economico.

17.2. Le modifiche sono comunicate al Farmer via email e pubblicate nella Dashboard con preavviso minimo di: a) 30 giorni per modifiche tecniche, redazionali o di adeguamento normativo che non incidono in modo significativo sui diritti e sugli obblighi delle parti; b) 60 giorni per modifiche sostanziali, intese come modifiche che incidono sull'economia del rapporto (al di fuori della Scheda Cultivar, già disciplinata dall'art. 8.3), sugli obblighi del Farmer di cui all'art. 6, sugli scenari di collaborazione di cui all'art. 4, sull'apparato penali di cui all'art. 15.4, sulla proprietà intellettuale, sulla legge applicabile o sul foro competente.

Il Farmer accetta le modifiche esplicitamente mediante una nuova spunta di accettazione in Dashboard (firma elettronica).

17.3. Se il Farmer non accetta le modifiche entro 60 giorni dalla comunicazione, può recedere dal presente Accordo ai sensi dell'art. 14.5.b senza preavviso, ferma la prosecuzione delle adozioni in corso.

17.4. Eventuali modifiche dovute a obblighi di legge inderogabili si applicano con effetto immediato senza diritto di recesso straordinario.


18) Tracciabilità della firma e versione accettata

18.1. All'accettazione del presente Accordo il sistema registra: versione del testo, data e ora (UTC), indirizzo IP, user agent, hash SHA-256 del testo integrale, nome e email del Farmer. Tali dati sono conservati per tutta la durata del rapporto e per 10 anni dalla cessazione a fini probatori.

18.2. Su richiesta del Farmer la Società fornisce copia in formato PDF della versione accettata con i relativi metadati di firma.


19) Legge applicabile, foro competente, ADR

19.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

19.2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione dell'Accordo le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di [[DA DEFINIRE – foro convenzionale, tipicamente sede legale della Società]], fatta salva diversa competenza inderogabile.

19.3. Prima di adire l'autorità giudiziaria le parti si impegnano a tentare una composizione bonaria mediante mediazione presso un organismo riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 28/2010.


20) Clausole finali

20.1. Interezza dell'accordo. Il presente Accordo, unitamente alla Scheda Cultivar, all'Allegato Operativo Farmer, all'Allegato Prodotti Farmer (per le specie/cultivar che prevedono una quota di prodotto fisico) e all'Informativa Privacy Farmer, costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta.

20.1-bis. Gerarchia dei documenti e non vincolatività dei materiali interni. L'Allegato Operativo Farmer, l'Allegato Prodotti Farmer (per le specie/cultivar che lo prevedono) e l'Informativa Privacy Farmer, pubblicati nella Dashboard Farmer e accettati contestualmente al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante. Eventuali linee guida, playbook, KPI interni, soglie operative non esposte negli Allegati, procedure di customer care e criteri organizzativi della Società non costituiscono obbligazioni contrattuali verso il Farmer e non sono da questi invocabili, salvo espresso richiamo nel presente Accordo o negli Allegati nella versione vigente al momento dell'evento rilevante. In caso di contrasto tra l'Accordo e gli Allegati prevale l'Accordo, salvo che gli Allegati disciplinino materia non trattata dall'Accordo. L'eventuale utilizzo interno di tali materiali da parte della Società non comporta incorporazione per relationem nel presente Accordo, né modifica il contenuto degli obblighi contrattuali assunti dalle parti.

20.2. Invalidità parziale. L'invalidità di una clausola non travolge l'intero Accordo. Le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con una di effetto economico equivalente.

20.3. Tolleranza. L'eventuale tolleranza di inadempimenti non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dall'Accordo.

20.4. Cessione del contratto. Il Farmer non può cedere il presente Accordo a terzi senza consenso scritto della Società. La Società può cedere l'Accordo a società del proprio gruppo o a soggetti cessionari di ramo d'azienda con preavviso scritto di almeno 30 giorni al Farmer. Il Farmer ha diritto di recedere dall'Accordo entro 60 giorni dalla comunicazione di cessione, fermo il trattamento delle adozioni in corso ex art. 14.3. Il cessionario subentra integralmente nei diritti e negli obblighi della Società, inclusi i payout maturati e in maturazione, le adozioni attive e gli obblighi probatori ex art. 18.

20.5. Comunicazioni. Le comunicazioni tra le parti avvengono via email tra gli indirizzi registrati nella Dashboard, salvo i casi in cui il presente Accordo richiede forma PEC o raccomandata (recesso, diffide, risoluzione).

20.6. Clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.). Trattandosi di rapporto B2B, il Farmer dichiara di aver specificamente letto e approvato le seguenti clausole, eventualmente considerate gravose: art. 6.5 (esclusiva), art. 8.3 (modifica unilaterale retrocessione), art. 8.7 (adeguamento del corrispettivo alla quota di prodotto effettivamente conferita, anche in caso di forza maggiore agronomica e di naturale variabilità della stagione produttiva, con assunzione del rischio agricolo della produzione in capo al Farmer), art. 9.5 (compensazione), art. 10.1 (licenza non esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile, trasferibile e sublicenziabile sui Media caricati, anche oltre la cessazione del rapporto), art. 11.1 (polizze assicurative obbligatorie a carico esclusivo del Farmer, con massimale minimo RCT e — al ricorrere delle condizioni — polizza danni colture obbligatoria, con sanzione di risoluzione ex art. 15.2.e in caso di mancanza), art. 12 (esclusiva e divieti), art. 14 (recesso e prosecuzione adozioni), art. 15 (penali, risoluzione, trattenimento cautelativo, riassegnazione adozioni), art. 17 (modifiche unilaterali), art. 19.2 (foro convenzionale), art. 20.4 (cessione), nonché le clausole di analoga portata contenute negli Allegati Operativo e Prodotti Farmer. L'approvazione specifica avviene in sede di onboarding mediante apposita seconda spunta separata da quella di accettazione generale dell'Accordo, secondo le modalità di cui all'art. 18.


Versione 1.1 – [[DA DEFINIRE: data messa in produzione]] (revisione legale 2026-05)

Hash SHA-256 del testo: generato automaticamente in fase di accettazione e salvato in farmer_agreement_acceptance.document_hash.

Accordo di Collaborazione Farmer — AdoptItaly | AdoptItaly